5 agosto del 1981 – Finalmente cancellato in Italia l’infamità del “delitto d’onore”

 

delitto d’onore

 

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5 agosto del 1981 – Finalmente cancellato in Italia l’infamità del “delitto d’onore” 

Tanto, ci volle, per cancellare infamità del “delitto d’onore” ma anche del “matrimonio riparatore” in Italia: la data? 1981 .

Fu il Parlamento Italiano ad abrogare la “rilevanza penale della causa d’onore”, una disposizione tremenda, retriva e umiliante specialmente per le Donne che ne erano le prime vittime. Si trattava di un “residuo legislativo” del Codice Rocco (anni Venti), in vigore dal Fascismo, e in forte contraddizione con il Nuovo Diritto di famiglia e il divorzio, vigenti da tempo nella legislazione italiana.

Ricordiamo qui il dettato originario della norma del Codice Penale, art. 587:

“Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
(…)
Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall’articolo 581 (percosse ndr)”.

L’art. 587 del codice penale consentiva quindi che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la moglie, la figlia o la sorella al fine di difendere “l’onor suo o della famiglia”.

Contemporaneamente vigeva l’istituto del “matrimonio riparatore”

Un altra porcata giuridica. Esso annunciava l’estinzione del reato di stupro nel caso in cui il colpevole accettasse di sposare la propria vittima, come richiesto dai parenti di costei, spesso minorenne, che così era martirizzata due volte e per sempre… Tale incivile pratica presumeva di salvare “l’onore della famiglia” poiché, ancora, la violenza carnale era considerata un reato non contro la persona (abusata) ma contro la morale… Il Dispositivo dell’art. 544 Codice Penale, pure abrogato dalla l. 5-8-1981, n. 442 , nel testo originario così disponeva:

“Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.

E capiamo l’assurdità che una normativa del genere sia stata abolita solo nel 1981: siamo addirittura 7 anni dopo il referendum sul divorzio (1974) e la riforma del diritto di famiglia. Avevamo ottenuto il divorzio e siamo molto oltre il 1968 con la famigerata onda di libertà…

Già dal 1968 alcuni parlamentari tentarono invano di cancellare tutto questo obbrobrio; e se i movimenti delle donne (non solo quelli femministi) avevano da tempo lottato perché le norme fossero abolite, rivedendo tutto l’impianto giuridico italiano relativo al matrimonio, allo stupro, alla separazione, ai figli, si deve a una giovanissima ragazza siciliana un grande atto che cambiò fortemente le cose: Franca Viola (Alcamo, 9 gennaio 1948), che fu la prima donna italiana a rifiutare la legge del “matrimonio riparatore”.

Nel 1965 Franca fu violentata ad Alcamo da un mafioso della zona e per evitargli la condanna, come previsto dal famigerato citato art. 544 del Codice Penale, avrebbe dovuto sposare il suo aguzzino ma la ragazza si ribellò respingendo quello che sarebbe stato per lei un insopportabile, avvilente destino mascherato da tutela per sé e per la sua famiglia.

“Al tuo corpo dolente, al tuo corpo violato dovrai dire niente ci fu!”

La ragazza – strenuamente difesa e aiutata da quel Ludovico Corrao che fu Sindaco di Gibellina, intellettuale e mecenate, oltre che abile avvocato – divenne, per questo suo gesto di grande coraggio e dignità, un simbolo della crescita civile dell’Italia nel secondo dopoguerra e dell’emancipazione delle donne italiane. In molte imitarono la sua scelta, fino a quando, nel 1981, l’articolo del Codice penale fu abolito. Tempo dopo, Franca, che trascorse una vita lontana dai media e nell’assoluto anonimato, raccontò:

“Non fu un gesto coraggioso. Ho fatto solo quello che mi sentivo di fare, come farebbe oggi una qualsiasi ragazza: ho ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé. Oggi consiglio ai giovani di seguire i loro sentimenti; non è difficile. Io l’ho fatto in una Sicilia molto diversa; loro possono farlo guardando semplicemente nei loro cuori”

Passò molto tempo da questa ribellione sacrosanta, e dai piccoli grandi rifiuti di donne abusate; poi, i grandi movimenti d’opinione e civili, la travolgente trasformazione dei costumi, il referendum sul divorzio del 1974 e sull’aborto del 1981, le modificate condizioni politiche nel paese e in parlamento ma anche le Arti visive e il lavoro di tante intellettuali, creative e artiste donne, portarono, finalmente, alla legge n. 442. Tanto, però, c’è ancora da fare, per dare al nostro Paese una vera equità giuridica, etica e sociale, una reale parità tra generi e il rispetto del corpo, dell’anima e della dignità di un cosiddetto Sesso debole – o Secondo sesso – per i quali le prime a impegnarsi debbono essere proprio le Donne, iniziando a non permettere che continui a passare la liceità della propria mercificazione, pretendendo leggi a propria tutela, e battendosi insieme, al di là delle divisioni politiche, contro un “femminicidio” in allarmante crescita costante e che solo in una Penisola delle favole potremmo non considerare (essendo il delitto un crimine a prescindere: contro la persona, qualunque essa sia) ma che in Italia – ma solo per fermarsi qui – è, come l’omofobia, contro “una categoria” perché considerata tale.

 

 

 

 

 

5 agosto del 1981 – Finalmente cancellato in Italia l’infamità del “delitto d’onore”ultima modifica: 2019-08-04T12:30:12+02:00da eles-1966
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